certificazione energetica
 
Con il DPCM 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 22 dicembre 1997 ed entrato in vigore il 21 febbraio 1998, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fissato i requisiti di isolamento acustico che le diverse parti di un edificio devono rispettare al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore. Delle persone che vivono in appartamento il 26% è disturbato dai vicini, il 21% è disturbato dal traffico stradale ed il 9% è disturbato dal passaggio di treni o aerei.
L'obbiettivo esplicito del decreto è quello di determinare i requisiti acustici delle sorgenti interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera per un gran numero di tipologie edilizie: edifici residenziali, commerciali, alberghi, scuole, ospedali, case di cura, ecc.

Molti però dimenticano che il collaudo acustico è una procedura obbligatoria anche per lo stesso ottenimento dell'abitabilità della nuova struttura edilizia.

Le motivazioni alla base di questa mancanza sono certamente i timori di un riscontro negativo ed i costi relativamente gravosi, comunque modesti se paragonati al valore complessivo dell'immobile ed all'importanza di un comfort ottimale. La responsabilità della realizzazione delle opere di collaudo è a carico della direzione lavori che deve affidare ad un tecnico competente l'incarico della verifica in opera dei parametri richiesti dal provvedimento.
Il problema affrontato non è banale ed interessa in pratica tutti i cittadini, infatti in questo provvedimento legislativo vengono presi in considerazione sostanzialmente tutti gli aspetti di una qualche rilevanza sul piano dell'inquinamento acustico.

Gli ambienti abitativi vengono classificati dal D.P.C.M. in 7 diverse categorie.

TABELLA A - CLASSIFICAZIONI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2)
Categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili
Categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili
Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Le grandezze di riferimento prese in considerazione dal decreto sono:

Rw - Indice del potere fonoisolante apparente di partizione fra unità abitative differenti
D2m,nT,w - Indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata
Ln,w - Indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato
LAeq - Rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici a funzionamento continuo: impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento
LASmax - Rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo: ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria

In relazione alla tipologia di edificio il D.P.C.M. fissa per le grandezze di riferimento, sopra descritte, i seguenti valori.
collaudo acustico
rogito notarile
condizioni fiscali
residenza LE BETULLE
APRICA
res. Le Betulle
residenza SAN VINCENZO
GERA LARIO
res. San Vincenzo
residenza BORGO di SASSINA
SONDRIO
Borgo di Sassina

GERA LARIO
res. Azalea

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